Con la sentenza n. 18184 del maggio 2013 (depositata il 29 luglio 2013), la Corte di Cassazione risolve una questione molto delicata relativa all’accertamento tributario, ovvero la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento in violazione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente in assenza di ragioni di urgenza.
Tale comma infatti prevede l’attesa di 60 giorni dal termine del controllo prima dell'emissione dell'atto impositivo; termine, tuttavia, che molte volte non viene rispettato soprattutto se il controllo viene svolto in prossimità della fine dell’anno: periodo in cui aumentano gli accertamenti notificati ai contribuenti con frequenti casi di inosservanza della normativa in materia di diritti e garanzie dei contribuenti nel corso delle verifiche.
Per porre rimedio a tali situazioni, la Cassazione ribadisce ora un aspetto fondamentale per la tutela dei contribuenti, sostenendo che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni a decorrere dalla data di rilascio al contribuente di copia del processo verbale di constatazione per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé – a meno che ricorrano particolari motivi di urgenza – l’illegittimità dell’atto impositivo.