Relativamente ai reati tributari considerati dall'articolo 1, comma 143, della Legge n. 244/2007, in essi compreso anche il reato di omesso versamento di Iva di cui all'articolo 10-ter del D. lgs. n. 74/2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto anche in caso di sentenza di applicazione della pena non soltanto per il prezzo ma anche per il profitto del reato; ed infatti, l'integrale rinvio delle disposizioni di cui all'articolo 322-ter del Codice penale sulla confisca per equivalente, contenuto nell'articolo 1, comma 143 della Legge n. 244 citata, consente di affermare che, con riferimento a detti reati, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica.
E la confisca per equivalente di cui all'articolo 322-ter c.p. opera in via obbligatoria in considerazione sia del dato testuale della norma, ove si prevede che la confisca vada “sempre ordinata”, sia della natura sanzionatoria ad essa riconosciuta dalla giurisprudenza.
E' quanto ricordato dai giudici della Terza sezione penale della Cassazione nel testo della sentenza n. 44445 del 4 novembre 2013, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona contro la decisione con cui i giudici di merito avevano applicato, nei confronti di un imprenditore imputato per omesso versamento dell'Iva, la pena concordata tra le parti senza disporre la confisca per equivalente del profitto del reato.
La Suprema corte di legittimità ha evidenziato che, nella specie, la confisca andava applicata anche se la stessa non aveva costituito oggetto dell'accordo delle parti. Ed infatti – si legge nel testo della pronuncia – “la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna”.