La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44433 del 4 novembre 2013, stabilisce che sono del tutto differenti la comunicazione annuale Iva e la dichiarazione Iva, che – se non presentata dal contribuente - porta alla condanna per reato fiscale. Come nel caso in esame, nel quale non sono state accolte le motivazioni di un imprenditore che sosteneva di aver assolto ai suoi obblighi avendo presentato la comunicazione annuale Iva, omettendo però la presentazione della dichiarazione annuale.
I giudici sottolineano come la normativa stabilisca la non equipollenza della comunicazione Iva, che deve essere effettuata entro il mese di febbraio di ciascun anno, con la dichiarazione annuale dell'imposta. La comunicazione, infatti, è sostitutiva delle dichiarazioni periodiche Iva infrannuali ed assolve allo scopo di fornire all'amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici che “costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario”. L'autodeterminazione dell'imposta dovuta è invece determinata dal contribuente solo attraverso la dichiarazione annuale Iva.