A decorrere dal 1° ottobre 2013 l’aliquota Iva ordinaria è stata incrementata di un punto percentuale, attestandosi così al 22%.
Diversamente da quanto accaduto il 17 settembre 2011, in occasione del precedente passaggio dell’aliquota dal 20% al 21%, il nuovo aumento non ha comportato modifiche specifiche alle norme del Dpr 633/1972, regolante appunto la disciplina dell’Iva in Italia. Pertanto, ora, occorre coordinare in via interpretativa la nuova misura con le disposizioni di legge vigente.
A poco più di un mese di distanza dall’aumento, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 32 del 5 novembre 2013, per fornire chiarimenti sul comportamento da adottare in caso di dubbi circa il momento di effettuazione delle operazioni oppure in caso di commissione di errori.
Si specifica che, ai fini della corretta applicazione dell’Iva, si deve rinviare a quanto disposto in merito al precedente aumento e, dunque, ai chiarimenti forniti con la circolare n. 45/2011, a cui ora l’Agenzia aggiunge le precisazioni che seguono.
Il nuovo aumento dell’Iva si applica solo alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore della nuova misura.
Per la corretta individuazione del momento di effettuazione rilevano per le cessioni di beni e servizi le disposizioni dell’articolo 6 del Dpr 633/1972, per gli acquisti intracomunitari l’articolo 39 del Dl n. 331/1993 e per le importazioni l'articolo 201 del Codice doganale comunitario.
Relativamente agli acquisti intracomunitari, il citato articolo 39 sancisce che, dal 1° gennaio 2013, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di origine, oppure con la fatturazione se precedente, mentre ai fini del momento impositivo non assume più rilevanza il pagamento di acconti.
Per quanto riguarda l’Iva per cassa, la circolare n. 32/E specifica che l’aliquota Iva applicabile è determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione. Il cash accounting prevede deroghe in relazione al momento di esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della detrazione, ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.
Circa gli errori che eventualmente possono commettersi in fase di prima applicazione – connessi soprattutto ai tempi necessari per adeguare i software per la fatturazione e i misuratori fiscali – l’Agenzia ribadisce quanto già espresso nel comunicato stampa del 30 settembre 2013: potranno essere corrette le fatture e i corrispettivi annotati in modo non esatto, effettuando la variazione in aumento.
Tale regolamentazione non comporterà alcuna sanzione se verranno rispettati i seguenti termini:
- per i contribuenti mensili, entro il termine di versamento dell’acconto Iva (27 dicembre) per le fatture emesse a ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per quelle del mese di dicembre;
- per i trimestrali, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.