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Chiarimenti del Fisco sull'imposta sulle assicurazioni

Pubblicato il 07 novembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la risoluzione n. 74/E del 6 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito sollevato da una società fiduciaria che nello svolgere la propria attività di amministrazione si occupa anche della gestione dei contratti di assicurazione vita e capitalizzazione (c.d. polizze unit linked) stipulati con imprese di assicurazioni non residenti.

La fiduciaria, tenuta in qualità di sostituto d’imposta ad applicare anche l’imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all’articolo 68 del Dl n. 83/2012 (Ivca), chiedeva se fosse possibile applicare anche a tali fattispecie di polizze l’imposta sulle riserve matematiche e, in particolar modo, se fosse possibile la compensazione “verticale” del credito d’imposta derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche (Irm) con l’imposta dovuta nell’anno.

L’Agenzia dopo aver sottolineato la differenza tra l’Irm, che è un'imposta che si applica alle riserve matematiche relative ai rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, e l’Ivca, che è invece l’imposta commisurata al valore dei contratti di assicurazione e i contraenti sono tenuti a fornire la relativa provvista ai sostituti di imposta, specifica che con riferimento all’Imposta sul valore dei contratti di assicurazione non è possibile effettuare la compensazione dell'eccedenza con la stessa imposta dovuta nell'anno (“compensazione verticale”). Dunque le regole sulla compensazione dell’Irm non sono direttamente applicabili all’Ivca.

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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 17 novembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...