La Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n. 263/38/13, ha ribaltato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni prima casa, recuperando le relative imposte, nei confronti di un contribuente che aveva acquistato la nuda proprietà di un immobile fruendo delle aliquote fiscali agevolate senza procedere, nei 18 mesi successivi, al trasferimento di residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato.
Secondo l'agenzia dell'Entrate, in particolare, anche nell'ipotesi di specie di acquisto della nuda proprietà, il contribuente era tenuto a rispettare la condicio del trasferimento della residenza nel comune d'ubicazione d'immobile, residenza che – a detta del Fisco - non avrebbe dovuto, necessariamente, essere portata all'interno dell'immobile acquistato bensì anche in altro immobile sito nel comune d'ubicazione del medesimo.
Questa interpretazione, tuttavia, è stata smentita dai giudici regionali secondo i quali, nel caso di un acquisto di nuda proprietà, è sufficiente, per poter godere dei benefici, che l'acquirente dichiari di voler adibire il fabbricato a propria abitazione, fermo restando “che nel momento in cui l'appartamento entra nella disponibilità del compratore, questi lo deve adibire realmente a propria abitazione”.