Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 25284 depositata l'11 novembre 2013 – in tema di azione revocatoria fallimentare, la cessione di credito in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa di cui alla Legge n. 52/1991, costituisce sempre un mezzo anormale di pagamento; e ciò indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto.
Conseguentemente, va affermata la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al cessionario, il quale, per vincere tale presunzione deve provvedere non con una prova diretta dell'insussistenza dello stato di insolvenza – che rappresenta solo da un punto di vista logico un presupposto dell'azione -, ma “con la prova di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in situazione di normale esercizio dell'impresa”.
Sulla base di questo assunto la Corte di legittimità ha cassato una sentenza di merito con cui era stata rigettata l'azione revocatoria promossa dal fallimento di una Srl nei confronti di una cessione di credito di rimborso Iva effettuata dalla fallita società in favore di un istituto di credito.