La Corte di Cassazione, con sentenza 25515 del 13 novembre 2013, ha stabilito che l’amministrazione finanziaria può, nei casi di procedure avviate dagli uffici delle imposte, erogare sanzioni fiscali prima della scadenza dei 60 giorni dalla consegna del verbale di ispezione al contribuente.
Per la Corte, “il mancato rispetto del termine dilatorio, di cui all'art. 12, riscontrato nella fattispecie concreta, non rende illegittimi gli avvisi di accertamento, stante l'inoperatività della tutela apprestata dal comma 7 ai casi in cui non vi è stato un processo verbale di constatazione nei confronti del contribuente, ma l'amministrazione si è avvalsa di verifiche compiute nei confronti di terzi”.
Quindi nessuna dilazione temporale può essere concessa al contribuente non presente alle operazioni di verifica. Il caso ha riguardato una spa, che sulla base di una verifica effettuata dalla Guardia di finanza presso clienti e fornitori, aveva ricevuto un accertamento.
L’atto impositivo era stato emesso in un termine inferiore ai 60 giorni dalla verifica e era stato presentato ricorso presso la Ctp e la Ctr, che lo avevano accolto.
In seguito, la Corte ha ribaltato il verdetto, ritenendo che il contribuente ha garanzie ridottissime quando l'ispezione avviene presso un terzo, come è avvenuto in tale vicenda.