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78/E/2013: indeducibilità fiscale per le svalutazioni di immobili in rimanenza

Pubblicato il 14 novembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E/2013, sottolinea che non assume rilevanza, ai fini fiscali, la svalutazione del bene immobile ad uso abitativo che in precedenza era stato iscritto tra le rimanenze al costo specifico.

In altri termini, la svalutazione contabile delle rimanenze iscritte al costo di acquisto non rileva ai fini Ires e, dunque, in sede di dichiarazione dei redditi, la componente negativa imputata a conto economico deve essere recuperata a tassazione.

L’Agenzia ha poi sottolineato la stretta dipendenza della norma tributaria dalla disciplina civilistica; pertanto, la rilevanza fiscale che il legislatore ha riservato ai beni valutati con criteri forfetari di tipo convenzionale (costo medio ponderato, Lifo, Fifo e relative varianti) sembra escludere automaticamente la rilevanza fiscale della svalutazione di quei beni valutati con il criterio del costo specifico.

Tale interpretazione agenziale appare in linea con quanto previsto dal decreto 8 giugno 2011 del ministero dell’Economia, che ha puntualizzato come per i soggetti Ias-adopter le plusvalenze e le minusvalenze degli immobili incidono sull’imponibile solo in sede di realizzo. Ne deriva, che in sede di dichiarazione, la società istante dovrà effettuare – nel modello Unico SC - una variazione in aumento di importo pari alla svalutazione contabile effettuata.

La tesi dell’Agenzia delle Entrate, invece, non collima con la norma di comportamento n. 168/2007 dell’Associazione dottori commercialisti, che sottolinea come per i beni immobili l’articolo 92 del Tuir nulla dispone, per cui si devono ritenere deducibili i minori valori stanziati secondo il principio contabile di derivazione.

Ovviamente, tutto ciò potrebbe avere ricadute negative sulle imprese del settore immobiliare, che finora hanno operato nei bilanci di esercizio svalutazioni al costo dei beni invenduti, sia riferendosi alle stime/perizie di mercato sia alle clausole dei contratti preliminari stipulati nell’ultima parte dell’esercizio, con la conseguenza che ai minori valori transitati nel conto economico si è data rilevanza fiscale, proprio sulla base delle interpretazioni vigenti anteriormente alla risoluzione 78/E.

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