Le Dtl possono negare l’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori, sentiti nel corso delle verifiche, motivando il diniego.
Così, il Consiglio di Stato nella sentenza 4035 del 31 luglio 2013, recepita con la circolare 43 dell’8 novembre 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nella circolare si invitano gli ispettori ad attenersi alla sentenza, negando al datore di lavoro, e suoi eventuali obbligati in solido, l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori durante le ispezioni, a meno che sia possibile mantenere la privacy sull’identità degli autori delle dichiarazioni con cancellature e/o omissis, che si ritengono comunque non idonee alla riservatezza nel caso di dichiarazioni tali da far riconoscere il dichiarante anche senza svelarne il nome.
La tutela è verso possibili comportamenti pregiudizievoli, recriminatori o di pressioni nei confronti dei dipendenti o collaboratori dei datori di lavoro e coobbligati.
La questione è risolta dal Consiglio di Stato dopo la disomogeneità di sentenze sul tema da parte della giurisprudenza.
La diatriba verteva sull’incertezza se a prevalere dovesse essere il diritto di difesa, con l’illegittimità dei dinieghi agli accessi, o la tutela della riservatezza dei lavoratori e la preservazione della funzione pubblica di vigilanza, con la legittimità dei dinieghi.