Con il messaggio n. 18092, dell'8 novembre 2013, l'Inps precisa che è consentito, alle aziende che usufruiscono del contratto di solidarietà difensiva assistito da cigs, di provvedere al recupero delle quote di tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori entro l'anno solare di conclusione del periodo di vigenza di tale tipologia contrattuale.
Questo per il fatto che il contratto di solidarietà difensiva, a differenza di quanto avviene in caso di cigs, non comporta necessariamente la risoluzione del rapporto di lavoro entro breve termine dall'avvenuta scadenza del contratto stesso, con la conseguente possibilità di recupero delle quote di tfr relative all'integrazione salariale.
L'Istituto evidenzia come la legge n. 863/84 non pone quale “conditio sine qua non”, per il rimborso delle quote del tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa. Tale precisazione, condivisa con il Ministero del lavoro, chiarisce quanto lasciato in sospeso con il messaggio n. 9468, del 28 aprile 2009, con il quale si trattava la materia del versamento e del recupero delle quote di tfr riferite ai lavoratori in cigs, demandando ad un intervento successivo quella riguardante i contratti di solidarietà.