La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26397 del 26 novembre 2013, ha respinto il ricorso avanzato da una società contro il provvedimento con cui i giudici di merito avevano confermato la reintegrazione sul posto di lavoro infavore di un dipendente che era stato licenziato per aver istallato, nel computer dell'ufficio e senza autorizzazione dell'azienda, un programma per scaricare gratis musica e film.
La ricorrente aveva lamentato che nel testo della sentenza impugnata non era stato adeguatamente tenuto conto che il comportamento del dipendente aveva messo a rischio la riservatezza dell'azienda stessa nonché leso “l'elemento fiduciario” datore-dipendente in maniera irreversibile.
Dall'attività istruttoria esperita nel corso del procedimento, tuttavia, era stato escluso che l'indebitautilizzazione del programma avesse comportato conseguenze negative per il datore di lavoro. Per questo motivo, la Suprema corte ha ritenuto di dover aderire alle motivazioni già rese dagli organi giudicanti nel merito rendendo definitivo il reintegro del dipendente.