La tutela dell'avviamento commerciale per gli immobili adibiti ad uso
diverso dall'abitazione, utilizzati per un'attività commerciale comportante
contratti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non può
essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell'attività senza le
prescritte autorizzazioni, poiché il presupposto della tutela risiede nella
liceità dell'esercizio dell'attività medesima; diversamente opinando, infatti,
si fornirebbe protezione a situazioni abusive frustrando l'applicazione di
norme imperative che regolano le attività economiche. E ciò senza
considerare lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della
Legge n. 392/1978 che,
quanto all'avviamento ed alla prelazione, consiste nella conservazione, anche
nel pubblico interesse, delle imprese considerate. E' il principio
ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza
n. 26225 depositata il 22 novembre 2013.