Dopo che dal 4 agosto 2013,
il Dl n. 63/2013 ha
reso obbligatorio allegare l’Ape agli atti di compravendita e di locazione
immobiliare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione
n. 83/2013 del 22 novembre, per far chiarezza circa la corretta
determinazione dei tributi da applicare al citato attestato di prestazione
energetica. Nel documento di prassi si specifica che l’Ape non è soggetto
né ad imposta di registro né a quella di bollo. In particolare, l’Agenzia,
ribadendo che l’Ape non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della
registrazione, ma rappresenta semplicemente una parte integrante del contratto
asserisce che non paga un’imposta di Registro autonoma. Il Tuir infatti non
annovera l’Ape tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione.
Anche nel caso in cui i contratti di locazione vengano registrati optando per
la modalità telematica, l’Ape potrà essere presentato in un momento successivo,
in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione e senza
scontare alcuna imposta. Per quanto riguarda l’imposta di bollo, invece,
si deve fare una distinzione. Se l’Ape viene allegato al contratto di locazione
in originale o in copia semplice, non sconta l’imposta di bollo, in quanto esso
è prodotto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tale
dichiarazione risulta esente dal tributo ai sensi dell'articolo 47 del
Dpr 445/2000.
Viceversa, se l’Ape viene allegato al contratto di locazione in copia
certificata conforme all'originale, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di
16 euro per ogni foglio.