Il Sottosegretario all'economia, Pier Paolo Baretta, in risposta al question time n. 5-01523, chiarisce che il criterio prezzo-valore per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro si può continuare ad applicare anche dopo il 1° gennaio 2014, data dalla quale – secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011 – per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie. Si sottolinea come il sistema del “prezzo-valore” - secondo il quale, in caso di trasferimento di un'abitazione a una persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è determinata sul valore catastale calcolato secondo coefficienti di aggiornamento e non sull'effettivo corrispettivo dichiarato in atto - costituisca un vantaggio per il contribuente e non sia qualificabile quale “agevolazione”.