Il limite di finanziamento dei mutui fondiari va considerato come una norma volta ad impedire che le banche si espongano oltre un limite di ragionevolezza a finanziamenti a favore di terzi che, se non adeguatamente garantiti, potrebbero portare a possibili perdite di esercizio. Questa disposizione imperativa, tuttavia, non incide sul sinallagma contrattuale, investendo esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall'articolo 38, comma secondo, del TUB e dalla Cicr del 1995. Le disposizioni in questione, quindi, non appaiono volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto bensì solo norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione di sanzioni previste dall'ordinamento bancario nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo. E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 26672 del 28 noviembre 2013, depositata con riferimento ad una controversia concernente la validità di un contratto di mutuo stipulato con una banca per coprire anche più dell'80% del prezzo di acquisto di un immobile, in assenza di garanzia ipotecaria. I giudici di primo grado, in particolare, avevano erroneamente desunto la nullità del contratto di mutuo per ritenuta violazione del limite di finanziabilità pari all'80% del valore dell'immobile a cui il finanziamento era riferito.