Con la risoluzione n. 87/E, del 28 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate esprime il proprio parere in merito alla disciplina da applicare in caso di recupero a tassazione di un costo dedotto in un periodo di imposta non di competenza e con il periodo di imposta di corretta imputazione chiuso con una perdita fiscale. L'intervento si concentra sull'ipotesi in cui l'eccedenza di imposta versata sia la conseguenza di un accertamento da parte degli Uffici. Facendo riferimento a precedenti disposizioni, quali la circolare n. 23/E del 2010, la circolare n. 31/E del 2012 e la circolare n. 31/E del 2013, l'Agenzia - nell'evidenziare il diritto del contribuente ad evitare la doppia imposizione - prevede la possibilità di recuperare il costo non di competenza con la presentazione di una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita, nel rispetto del termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Nel caso in cui sia decorso tale termine, la maggior imposta versata non tenendo conto della maggiore perdita può essere
richiesta a rimborso entro 48 mesi dal versamento eccedente, ovvero, “scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza”. Si precisa che, qualora negli esercizi precedenti a quelli in cui l'accertamento è divenuto definitivo non vi sia stato reddito imponibile, la maggior perdita può essere inclusa nella dichiarazione dell'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definito e portata a riduzione del reddito da tale esercizio.