Notizia

Antiriciclaggio. Sanzioni solo dopo la notifica dell’atto di contestazione

Pubblicato il 04 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

È stata emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze la circolare n. 40, in data 29 novembre 2013, con la quale si rendono alle Ragionerie territoriali dello Stato precisazioni circa le procedure da osservare in caso di provvedimenti sanzionatori emanati nel rispetto della disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007). 
Si chiarisce che gli uffici, in caso di segnalazioni relative all’uso di contante per importi pari o superiori a mille euro, devono sempre trasmettere la notizia alla Guardia di Finanza, anche nel caso in cui la movimentazione di denaro non costituisca violazione.
Si sottolinea, infatti, che l’informativa alla GdF deve sempre essere inviata nel momento in cui gli intermediari finanziari e i professionisti nelle materie giuridiche, contabili e tributarie - rispettando l'obbligo di segnalare la circolazione di contate e titoli al portatore per importi pari/superiori a mille euro senza l’uso di sistemi tracciabili - abbiano inviato la loro segnalazione al Mef entro 30 giorni, anche se a seguito dell’iniziale violazione che ha fatto scattare la segnalazione, la circostanza non viene più ritenuta irregolare. 
Dunque, la Gdf deve ricevere, comunque, il nominativo dei presunti trasgressori e l’importo oggetto dell’operazione non più sanzionata oltre che l'indicazione della data di contestazione dell'infrazione e la relativa notifica. 
Proprio riguardo alla notifica, nella circolare n. 40 si precisa poi che dal momento che la contestazione è un atto recettizio, esso produce effetti solo dopo l’avvenuta notifica. Dunque, il decreto sanzionatorio può essere emanato solo dopo che la parte indicata come in violazione abbia effettivamente ricevuto la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).