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Oic 12. Corretta imputazione dei costi e ricavi nel conto economico

Pubblicato il 06 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E’ stato diffuso sotto forma di bozza per la consultazione fino al 28 febbraio 2014, dall’Organismo di contabilità italiano, il principio contabile Oic12. 
Il documento illustra il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, ponendosi come obiettivo quello di coordinazione dello stesso con gli altri principi contabili. 
Riguardo proprio alla nota integrativa, l’Oic12 fornisce un importante chiarimento sottolineando come in essa le informazioni vadano presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono state indicate negli schemi di bilancio d’esercizio. 
Si tratta di un principio contabile molto importante perché è l’unico che analizza nello specifico le voci di costi e ricavi, a differenza degli altri principi che, invece, si occupano più propriamente di poste patrimoniali come: immobilizzazioni, crediti, debiti e fondi. 
Nella sua forma rivisitata, l’Oic 12 si presenta molto più snello, dato che sono state eliminate tutte quelle parti didattiche collegate a vecchie direttive contabili ora non più attuali. La sua lettura, dunque, risulta molto più agevole, così da poter essere raccomandato anche alle società di persone e alle imprese individuali che svolgono attività commerciale. 
È da sottolineare, infine, che il principio contabile Oic 12 incorpora anche il documento Interpretativa n. 1, concernente appunto la classificazione dei costi e dei ricavi nell’ambito del conto economico e proprio con riferimento a queste voci introduce alcune novità: specificazioni sono state rese circa i ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo, il valore della produzione e la contabilizzazione dei costi di produzione e dei proventi e oneri straordinari.
Non rientrano nell’ambito di trattazione del suddetto principio, invece, le notizie riguardanti la redazione del rendiconto finanziario oppure la trattazione di tematiche specifiche quali il leasing, le operazioni con parti correlate e gli accordi fuori bilancio. 

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Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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