Notizia

Perdita agevolazioni fiscali? Nessuna denuncia al Fisco

Pubblicato il 10 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27484 depositata il 9 dicembre 2013, sancisce che i contribuenti non sono tenuti a denunciare all’Amministrazione finanziaria la perdita dei benefici fiscali, ai fini dell’Imposta di registro, per fatti sopravvenuti, anche nel caso di rivendita dell'immobile prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto senza che l'impresa ne abbia fatto uso a fini edificatori. Inoltre, la mancata dichiarazione al Fisco non attribuisce a quest’ultimo un maggiore termine di decadenza per effettuare gli accertamenti. 
Pertanto, secondo la Corte, resta immutato per l’ufficio finanziario il termine di tre anni di tempo, decorrenti dalla rivendita del terreno, per recuperare le maggiori imposte nei confronti del contribuente decaduto dall’agevolazione prevista per l’acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati (art. 33, Legge n. 388/2000). Il Fisco decade comunque dal potere impositivo se entro tre anni dalla rivendita non contesta il fatto sopravvenuto che ha fatto perdere al contribuente il diritto al beneficio.
È, dunque, infondata la sentenza di appello che imponeva al contribuente, decaduto dal regime agevolativo, di dare comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei fatti sopravvenuti che hanno determinato la citata perdita del diritto, mediante la "denuncia di eventi successivi alla registrazione" di cui all’articolo 19 del Dpr n. 131/1986. 
Per la Corte, infatti, come già riconosciuto per i benefici fiscali concessi per l'acquisto della prima casa, la perdita del regime agevolativo  per il sopraggiungere di eventi successici non impone ai contribuenti l’obbligo di comunicare all’ufficio tributario gli eventi dai quali può scaturire un'ulteriore liquidazione dell'imposta.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).