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Con la rinuncia all'eredità niente responsabilità per i debiti tributari del de cuius

Pubblicato il 10 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27093 depositata il 3 dicembre 2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una cartella di pagamento contenente sanzione per omesso versamento di IVA. L'avviso in questione era stato notificato ad un contribuente in quanto genitore dell'erede dell'originario debitore del Fisco. 
Il nucleo argomentativo su cui erano state fondate le determinazioni degli organi giudicanti nel merito consisteva nel rilievo che in capo al destinatario della cartella non era, in realtà, “mai sorta l'obbligazione tributaria, poiché questi non è mai divenuto erede dell'originario debitore”, tanto che la cartella doveva ritenersi viziata per essere rivolta ad un soggetto che non poteva ritenersi obbligato. L'erede, ossia, aveva rinunciato all'eredità e per questo non era da ritenere responsabile per i debiti del de cuius verso il Fisco. 
Conclusioni a cui hanno aderito anche i giudici di Cassazione secondo i quali, poiché nel testo della decisione impugnata era stato esplicitamente dato atto che il difetto di correlazione tra il provvedimento di accertamento e la conseguente cartella esattoriale era da addebitarsi ad un fatto sopravvenuto rispetto all'adozione dell'avviso di accertamento, non vi era ragione di escludere “che il giudicante avesse il potere di annullare la cartella di pagamento, per un vizio suo proprio, indipendentemente dalla definitività dell'avviso di accertamento”, la cui efficacia era stata ritenuta soggetta alla condizione risolutiva della rinuncia all'eredità.

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