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Esenzione Imu per il “magazzino” delle imprese edili sottoposto a recupero

Pubblicato il 12 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione n. 11/DF dell'11 dicembre 2013, si occupa di esenzione dall'imposta municipale propria introdotta l'art. 2, comma 2, del DL 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
La Direzione risponde ad un quesito dell'associazione Nazionale dei costruttori edili, ossia se nella dizione “fabbricati costruiti” possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Trattasi, quindi, non di semplici opere di manutenzione ordinaria degli edifici.
L'esenzione dall'Imu per il cd. "magazzino" delle imprese edili, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica anche per i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero.


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