Con due sentenze depositate l'11 dicembre 2013, le numero 27683 e 27679, la Corte di cassazione ha escluso che, in caso di sotto o sovrafatturazione, possa essere negata, in virtù del principio di elusione fiscale, la detrazione dell'Iva al soggetto che ha compiuto l'operazione e che ha versato al cedente, a titolo di rivalsa, il relativo importo.
Ed infatti – ha spiegato la Suprema corte - “non può sussistere, in tale fase, alcuna elusione o evasione fiscale” qualora i beni e i servizi siano forniti ad un prezzo artificialmente basso o elevato fra parti che godono entrambe interamente del diritto alla detrazione dell'Iva.