Notizia

Arco temporale di non rilascio del Durc in presenza di cause ostative

Pubblicato il 12 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013, risponde alla richiesta di parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro sulla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al decreto del 24 ottobre 2007.


 Il dl n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) ha definito che "ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio".


 Il Ministero chiarisce che l’eventuale sospensione del Durc e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.


 Sulla base dell’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, l'art. 9 del decreto 24 ottobre 2007 stabilisce che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati”.


In presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il Durc utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo, che va da un minimo di 3 fino ad un massimo di 24 mesi.


 Terminato il periodo, l'impresa potrà nuovamente godere dei benefici “normativi e contributivi”.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...