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Accordo di ristrutturazione del debito, il datore non paga il contributo sulla mobilità

Pubblicato il 12 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 34 dell’11 dicembre 2013, spiega che l'accordo di ristrutturazione del debito - ex articolo 182-bis della legge fallimentare - sottoscritto da imprese che nel corso del trattamento di Cigs hanno necessità di attivare la procedura di mobilità (ex articolo 4 legge n. 223/1991), è assimilabile al concordato preventivo, in quanto si tratta di una risoluzione negoziale della crisi aziendale. 


Pertanto, sussiste l'esenzione dal versamento del contributo Inps d'ingresso per i lavoratori collocati in mobilità - previsto dall'articolo 5, comma 4 della legge citata - come per le fattispecie previste dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima.


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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).