Notizia

Nel rito Fornero giudice diverso in ogni fase di giudizio

Pubblicato il 18 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 1577, del 13 dicembre 2013, la Corte d'appello di Milano annulla – nel rito Fornero per l'impugnazione dei licenziamenti – una sentenza in una causa di opposizione emessa dalla stessa persona fisica giudicante nella prima fase sommaria. 

 Nel richiamare anche i principi del giusto processo espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 387/1999 e n. 460/2005, la Corte di appello evidenzia come sia la fase sommaria che quella di opposizione siano caratterizzate dallo stesso oggetto e come entrambe le fasi si concludano con una decisione idonea a passare in giudicato. 

 Ne consegue che anche la causa di opposizione rappresenta un “altro grado di giudizio” e che, quindi, il giudice legittimato a conoscerne debba essere diverso da colui che è intervenuto nella fase precedente. 

 In altro modo si verificherebbe un vizio di costituzione del giudice e, ai sensi degli artt. 158 e 161 cpc, la nullità della sentenza.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).