I giudici della Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 28619 del 23 dicembre 2013, hanno ricordato come, per costante giurisprudenza in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio “è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi”.
Sulla base di questo principio è stato respinto il ricorso avanzato da una decoratrice al fine di opporsi alla decisione con cui la Corte d'appello aveva escluso che la malattia da lei lamentata - la sindrome del tunnel carpale - potesse derivare dall'attività dalla stessa svolta.