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E' improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore della società cancellata

Pubblicato il 18 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con ordinanza depositata il 17 dicembre 2013, la n. 28187, la Corte di cassazione si è pronunciata per la nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze rese sia in primo che in secondo grado con riferimento ad un'impugnazione promossa da una società al fine di opporsi ad una cartella di pagamento notificatale successivamente alla propria cancellazione dal Registro imprese, avvenuta ben tre anni prima. 

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come, nelle ipotesi come quella di specie di domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata, vi sarebbe una carenza di legittimazione attiva della parte privata “ab origine”. 

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – l'effetto estintivo che deriva da una domanda giudiziale posta nei termini sopra riferiti determina “il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti”.

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