Con ordinanza n. 28332 del 18 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un istituto bancario a cui i giudici di merito avevano escluso il risarcimento dei danni sofferti a seguito del ritardo con cui il Fisco aveva provveduto al rimborso dell'imposta Ires.
E' legittimo – precisa la Corte - che l'amministrazione finanziaria venga chiamata a rispondere dei danni subiti dal contribuente per il mancato pronto adempimento delle proprie obbligazioni. Sono risarcibili in favore del contribuente, in questo caso, tutti i pregiudizi sofferti, inclusi gli interessi ed il maggior danno ex articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.
E la relativa quantificazione dei danni – continua la Corte - può essere operata anche dalle commissioni tributarie provinciali o regionali.