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Società di comodo: valore dell'immobile rivalutato dal 2013

Pubblicato il 21 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013, fornisce indicazioni relative alla determinazione dei ricavi minimi presunti - ai fini della disciplina sulle società non operative di cui all’articolo 30, L. n. 724/1994 - a seguito dell'operazione di rivalutazione degli immobili ex articolo 15, D.L. n. 185 del 2008.  Richiamando la circolare n. 11/E del 2009, si precisa che la determinazione delle risultanze medie nel triennio (l'anno dell’esercizio e dei due precedenti) di cui all’articolo 30, comma 2, primo periodo, della L. n. 724 del 1994, va eseguita distinguendo tra il “valore non rivalutato” da applicarsi fino al 2012 e il “valore fiscalmente rilevante” da applicarsi a decorrere dal 2013. 
Per “valore non rivalutato” si intende il valore fiscale degli immobili non considerando gli effetti della rivalutazione alla quale sono stati sottoposti; per “valore fiscalmente rilevante” deve intendersi quello dei singoli periodi d’imposta presi in considerazione per la determinazione del valore medio degli stessi immobili, finalizzata al calcolo del test di operatività. 
Quindi, per l’applicazione della disciplina sulle società non operative per il 2013, si deve avere riguardo al maggior valore divenuto rilevante a seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 e il valore non rivalutato dei medesimi immobili per il 2012 e per il 2011. 
Circa l’applicazione dell’aliquota del 4%, prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge 724/1994, si afferma che trova spazio esclusivamente per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. 



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