Notizia

Credito d’imposta riferito al primo acquisto frazionabile e utilizzabile anche sul secondo trasferimento

Pubblicato il 23 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 171/10/13, ha accolto il ricorso presentato da due coniugi contro la cartella di pagamento che era stata loro notificata dal parte dell'amministrazione finanziaria a seguito del frazionamento di un credito di imposta. 
I due contribuenti, ossia, nell'ambito di un'operazione di vendita e poi riacquisto della prima casa, avevano attribuito il credito d'imposta relativo agli importi versati sul primo trasferimento anche sul nuovo acquisto e, altresì, nella successiva dichiarazione dei redditi. 
Tale detrazione non era stata ritenuta legittima da parte del Fisco sull'assunto che il credito d'imposta non poteva essere frazionato bensì solamente utilizzato con riferimento ad un’unica imposta. 
La Ctp, tuttavia, ha ritenuto corretta la condotta posta in essere dalla coppia di contribuenti affermando la frazionabilità del credito e la sua contestuale utilizzazione in diminuzione di più imposte attraverso un'interpretazione letterale della norma di riferimento, l'articolo 7, comma 2 della legge n. 448/1998. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).