L'art. 12 del D.lgs. n. 148/2026 (D.lgs. Omnibus, pubblicato sulla G.U. dell'11.8.2026), estende i termini per l'esercizio della detrazione, modificando gli articoli 19 e 25 del DPR 633/72.
Da un lato, la nuova formulazione letterale dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72 prevede che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati possa essere "esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".
Dall'altro, l'art. 25 co. 1 del DPR 633/72 dispone ora che i soggetti passivi siano tenuti ad annotare le fatture e le "bollette doganali" relative ai beni e ai servizi acquistati e alle importazioni al più tardi "entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura".
Altra rilevante novità riguarda la possibile retro-imputazione dell'IVA per le fatture infrannuali. Grazie all'eliminazione delle parole "in riferimento al medesimo anno" dall'art. 25 del DPR 633/72, sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad un acquisto effettuato nel 2026, anche se la relativa fattura è ricevuta nel 2027 entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2026 (30.4.2027).