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Conferimenti ad aliquota maggiorata

Pubblicato il 28 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La nuova aliquota "ordinaria" dell'imposta di registro (pari al 9%) si applica anche ai conferimenti di immobili non strumentali in società in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale: queste operazioni sono contemplate infatti nell'articolo 4 della Tariffa parte prima allegata al Testo unico dell'imposta di registro (il Dpr 131/1986), il quale rimanda, per l'individuazione delle aliquote applicabili, all'articolo 1 della stessa Tariffa. A sua volta, questo articolo 1 indica appunto, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota del 9 per cento.
La base imponibile rimarrà quella indicata dall'articolo 50 del Testo unico, vale a dire il «valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società», anche se esistono sentenze sfavorevoli al contribuente circa la possibilità di dedurre queste passività, motivate da un ritenuto abuso del diritto perpetrato dal contribuente stesso nell'apprestare passività non giustificate se non dall'obiettivo del risparmio.
Si pone però il tema delle imposte ipotecaria e catastale applicabili a queste operazioni societarie dal 1° gennaio prossimo in avanti. Migliore (secondo lo Studio tributario n. 1011-2013/T del Consiglio nazionale del notariato diffuso ieri) l'interpretazione secondo cui sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa ridotta di euro 50 tutti gli atti per i quali direttamente o indirettamente si applica l'articolo 1 della Tariffa, e quindi anche per i conferimenti d'immobili non strumentali in società.

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