La presentazione del reclamo sospenderà la riscossione. Per gli atti di accertamento e le iscrizioni a ruolo di valore non superiore a 20mila euro, notificati dal 3 marzo 2014 (il sessantesimo giorno di entrata in vigore dalla legge di stabilità cade, infatti, di domenica) e oggetto di reclamo, la riscossione delle somme sarà automaticamente sospesa fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio, ossia fino allo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo. È una delle principali modifiche apportate dall'articolo 1, comma 611, lettere a) e b), della legge di stabilità (legge 147/2013) che cambia anche la disciplina relativa all'inammissibilità (si veda l'articolo in basso).
L'impatto
L'intervento incide su un aspetto per cui diverse Ctp hanno sollevato dubbi di costituzionalità. Dall'introduzione del reclamo obbligatorio (atti notificati dal 2 aprile 2012), infatti, la presentazione dell'istanza, così come la proposizione del ricorso, non comportava, per espressa previsione normativa, la sospensione automatica dell'esecuzione del l'atto impugnato, generando così una forte incongruenza tra i termini previsti in merito a detto istituto (90 giorni dalla notifica del reclamo) e quanto disposto in materia di azioni cautelari ed esecutive esperibili da Equitalia in caso di mancato pagamento di accertamenti esecutivi (entro il termine di 60 o 150 giorni dalla loro notifica) e di cartelle esattoriali (entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica).
Nella precedente formulazione della disciplina – ancora in vigore per gli atti notificati fino al 2 marzo 2014 – non era prevista la sospensione feriale dei termini, circostanza che ha contribuito a ingenerare errori. Con le modifiche della legge di stabilità, invece, anche la procedura di mediazione sarà soggetta ai termini processuali e quindi la procedura rispetterà, per esempio, i termini di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre). Inoltre, qualora il diniego da parte dell'ufficio sia comunicato entro i 90 giorni previsti dalla procedura, si attenderà comunque il termine previsto dalla mediazione per il computo dei 30 giorni per l'eventuale e successiva costituzione in giudizio.