Da domani leasing finanziario con più appeal. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, il periodo minimo di deduzione dei canoni scende alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e si attesta su un arco di 12 anni per gli immobili. L'investimento in leasing consente dunque un ritorno fiscale assai più rapido rispetto all'acquisto in proprietà. Per i professionisti, torna la possibilità di deduzione dei canoni sui contratti immobiliari.
Dopo l'eliminazione della durata minima contrattuale disposta dal Dl 16/2012, il legislatore fiscale interviene nuovamente per rendere più appetibile il finanziamento degli investimenti attraverso il leasing. Il comma 162 della legge di stabilità 2014, numero 147 del 27 dicembre 2013, riduce da due terzi alla metà del tempo di ammortamento, il periodo minimo di deduzione dei canoni da parte delle imprese utilizzatrici. Per gli immobili, in luogo del precedente periodo variabile in funzione del coefficiente di ammortamento (e pari comunque a 18 anni per le società che utilizzano l'aliquota 3%) viene fissata una deducibilità su un arco di 12 anni. Le novità riguardano i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014.
Per poter ottenere la più rapida deducibilità prevista dalla L. 147, occorre che il contratto abbia comunque una durata non superiore al tempo di deduzione fiscale. Se infatti il leasing viene stipulato per un periodo superiore al minimo, la deduzione fiscale, come chiarito dalla circolare 17/E/2012, continuerà a seguire quella civilistico-contabile: gli importi imputati per competenza al conto economico saranno deducibili nella determinazione del reddito. Se invece la durata è inferiore al minimo di deduzione, la società dovrà determinare un doppio piano di imputazione temporale dei canoni: quello contabile, che segue la durata del contratto (come sopra) e quello fiscale che segue invece il nuovo periodo minimo previsto dalla norma (metà del tempo di ammortamento, oppure 12 anni se si tratta di fabbricati).
Novità anche per i professionisti: La legge di stabilità non tocca il periodo di deduzione minima dei canoni di leasing dei professionisti aventi ad oggetto beni mobili, periodo che era già fissato al 50% del tempo di ammortamento. Viene invece riscritta la parte dell'articolo 54, comma 2, del Tuir riguardante i leasing di immobili strumentali, stabilendo espressamente la deduzione dei canoni su un arco di 12 anni. Questo chiaro intervento normativo elimina ogni possibile dubbio circa la perdurante validità della norma contenuta nella L. 296/2006 (che era stata ribadita dalla circolare 17/E/2012, anche dopo il D.L. 16/2012) che aveva disposto la deducibilità dei leasing immobiliari dei lavoratori autonomi solo per i contratti sottoscritti fino al 2009, norma che ora deve intendersi di fatto abrogata. Per i contratti stipulati dal 2014, i professionisti potranno dunque dedurre i canoni su immobili utilizzati esclusivamente nella attività applicando, come le imprese, il periodo temporale minimo di 12 anni.