Notizia

Immobili, il Registro sarà meno caro: Le ipotecarie e catastali fissate in 50 euro quando si applicano le aliquote del 2, 9 o 12%

Pubblicato il 31 dicembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Da domani, 1° gennaio 2014, sarà modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso, per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e dell'articolo 26 del "dl Istruzione" (il dl 104/2013, convertito in legge 128/2013). Le nuove norme riguardano essenzialmente gli atti tassabili con l'imposta di registro proporzionale; tuttavia, qualche modifica, pur se di più lieve entità, riguarderà anche gli atti imponibili a Iva.
L'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro). Cambieranno, inoltre, i requisiti "di lusso" in presenza dei quali l'agevolazione "prima casa" non è applicabile: oggi si guarda alle caratteristiche elencate in un dm Lavori Pubblici del 1969 (sono "di lusso", principalmente, le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra caratteristica); da domani 1° gennaio, invece, sotto il profilo dell'imposta di registro, saranno considerate "di lusso", e quindi non agevolabili, le sole unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche. 
Ogni altro trasferimento di immobili (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l'imposta di registro verrà invece tassato: 
- di regola, con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 all'8%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro;
In tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12 per cento:
a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna; al di fuori di questo ambito, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro (e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale) saranno aumentate e dovute nella misura di 200 euro;
b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, che ordinariamente sono dovute nella misura di (230 + 35 + 65) 320 euro complessivi.
Tutto questo insieme di novità comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione ma, il nuovo importo minimo dell'imposta di registro (mille euro) penalizzerà le transazioni di minor valore. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...