Da domani, 1° gennaio 2014, sarà modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso, per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e dell'articolo 26 del "dl Istruzione" (il dl 104/2013, convertito in legge 128/2013). Le nuove norme riguardano essenzialmente gli atti tassabili con l'imposta di registro proporzionale; tuttavia, qualche modifica, pur se di più lieve entità, riguarderà anche gli atti imponibili a Iva.
L'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro). Cambieranno, inoltre, i requisiti "di lusso" in presenza dei quali l'agevolazione "prima casa" non è applicabile: oggi si guarda alle caratteristiche elencate in un dm Lavori Pubblici del 1969 (sono "di lusso", principalmente, le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra caratteristica); da domani 1° gennaio, invece, sotto il profilo dell'imposta di registro, saranno considerate "di lusso", e quindi non agevolabili, le sole unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.
Ogni altro trasferimento di immobili (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l'imposta di registro verrà invece tassato:
- di regola, con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 all'8%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro;
In tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12 per cento:
a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna; al di fuori di questo ambito, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro (e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale) saranno aumentate e dovute nella misura di 200 euro;
b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, che ordinariamente sono dovute nella misura di (230 + 35 + 65) 320 euro complessivi.
Tutto questo insieme di novità comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione ma, il nuovo importo minimo dell'imposta di registro (mille euro) penalizzerà le transazioni di minor valore.