La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia del 28 dicembre 2013, ribalta la recente sentenza della Corte d’appello di Venezia su la falcidiabilità dell’Iva erariale nel piano per il concordato preventivo privo di transazione fiscale.
La pronuncia di Genova ristabilisce, ma evidentemente la partita non è chiusa, il precedente orientamento. Dunque, stavolta è negata la falcidiabilità - riduzione - dei crediti erariali Iva, ma anche delle ritenute, nel concordato preventivo non assistito da transazione fiscale.
Per i giudici d’appello la non falcidiabilità del credito Iva nel concordato preventivo - ex art. 182-ter della legge fallimentare - torna a essere slegato dalla presenza o meno della transazione fiscale.