Notizia

Iva ordinaria al 22% per la costruzione di residenze turistico-alberghiere

Pubblicato il 15 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Al quesito su quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione di complessi immobiliari destinati a “residenza turistico alberghiera” da realizzarsi previa demolizione di preesistenti strutture ricettive, l’Agenzia delle Entrate risponde con risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 2014. 
L’Agenzia delle Entrate interviene con tale nuovo documento di prassi a far chiarezza sull’argomento, specificando il regime Iva applicabile alle cessioni e alle locazioni delle singole unità del fabbricato. 
È chiarito che l'aliquota Iva applicabile alla costruzione delle residente turistico-alberghiere (con unità immobiliari accatastate nelle categorie A/2 e D/2), è quella ordinaria del 22% se il complesso immobiliare è costituito da unità abitative e da unità strumentali, con prevalenza di unità non abitative. 
L’aliquota Iva sulla costruzione può essere ridotta al 10% se, invece, la caratteristica dell’edifico è prevalentemente abitativa: le residenze alberghiere sono realizzate nei cosiddetti edifici Tupini e sono rispettate le proporzioni tra fabbricati abitativi e strumentali. 
Infine, l’aliquota Iva può scendere ulteriormente al 4% se il committente è un'impresa che svolge attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.
Relativamente alle operazioni di cessione e di locazione delle singole porzioni immobiliari, l’Agenzia precisa inoltre che la classificazione catastale, come chiarito con circolare n. 27/E/2006, costituisce, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'immobile, il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).