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Iva ordinaria al 22% per la costruzione di residenze turistico-alberghiere

Pubblicato il 15 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Al quesito su quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione di complessi immobiliari destinati a “residenza turistico alberghiera” da realizzarsi previa demolizione di preesistenti strutture ricettive, l’Agenzia delle Entrate risponde con risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 2014. 
L’Agenzia delle Entrate interviene con tale nuovo documento di prassi a far chiarezza sull’argomento, specificando il regime Iva applicabile alle cessioni e alle locazioni delle singole unità del fabbricato. 
È chiarito che l'aliquota Iva applicabile alla costruzione delle residente turistico-alberghiere (con unità immobiliari accatastate nelle categorie A/2 e D/2), è quella ordinaria del 22% se il complesso immobiliare è costituito da unità abitative e da unità strumentali, con prevalenza di unità non abitative. 
L’aliquota Iva sulla costruzione può essere ridotta al 10% se, invece, la caratteristica dell’edifico è prevalentemente abitativa: le residenze alberghiere sono realizzate nei cosiddetti edifici Tupini e sono rispettate le proporzioni tra fabbricati abitativi e strumentali. 
Infine, l’aliquota Iva può scendere ulteriormente al 4% se il committente è un'impresa che svolge attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.
Relativamente alle operazioni di cessione e di locazione delle singole porzioni immobiliari, l’Agenzia precisa inoltre che la classificazione catastale, come chiarito con circolare n. 27/E/2006, costituisce, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'immobile, il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette.

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