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Dalla legge di Stabilità alcune novità sul versante contributivo

Pubblicato il 13 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Legge di Stabilità per il 2014 prevede alcune novità sul versante contributivo in vigore dall’inizio del nuovo anno.

 Il comma 185 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 prevede un aumento, nella misura dello 0,50%, della contribuzione Inps a carico dei datori di lavoro coinvolti nel sistema dei fondi di solidarietà bilaterale. 

 Si ricorda che la legge Fornero (L. 92/2012) ha istituito tali fondi per le aziende con più di 15 dipendenti in alternativa agli ammortizzatori sociali in deroga, per quei settori che non sono coperti dalle norme in materia di integrazione salariale, per assicurare ai lavoratori una tutela nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa. 

 La Riforma del lavoro ha fissato al 31 ottobre 2013 il termine per la costituzione dei suddetti fondi; solo pochi comparti però sono riusciti nel tempo previsto a completare gli accordi di settore. 

 In attesa di un decreto ministeriale che fissi i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga nei settori dove non sono stati istituiti i fondi di solidarietà bilaterale, i datori di lavoro devono fare riferimento al fondo residuale. 

 Questo fondo deve essere istituito con decreto Lavoro-Economia per poter essere attivato dal 1° gennaio 2014. Nel frattempo, la Legge di Stabilità ha previsto l’innalzamento della quota di finanziamento di questo fondo nella misura dello 0,50%, con possibilità inoltre di fissare anche eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro. 

 Il comma 135 della Legge di Stabilità, invece, prevede che dal 1° gennaio 2014 non è più applicato il limite delle ultime sei mensilità con riferimento alla restituzione del contributo addizionale introdotto dalla riforma Fornero a finanziamento dell'ASpi e dovuto in relazione ai contratti di lavoro a termine. 

 Perciò, terminato il periodo di prova, i datori di lavoro che si avvalgono dei contratti a tempo determinato possono avvantaggiarsi della suddetta disposizione normativa e in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato ottenere la restituzione del contributo addizionale. Analogamente, la restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume lo stesso lavoratore sempre a tempo indeterminato (applicando in questo caso una riduzione del contributo pari ai mesi intercorsi tra la scadenza e la stabilizzazione).

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