Notizia

Licenziamento, un vizio procedimentale non invalida la conciliazione

Pubblicato il 24 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi


Con l'interpello n. 1, del 22 gennaio 2014, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito presentato da Confindustria relativo alla validità di una conciliazione conclusa in sede sindacale nella quale il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il licenziamento, anche qualora esso sia effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 e introdotta dalla legge Fornero, la quale prevede un tentativo di conciliazione quale atto atto propedeutico a quello risolutivo del rapporto di lavoro. 

 Il Ministero richiama la disciplina prevista dall'art. 2113 del codice civile, lasciata inalterata dall'introduzione della procedura conciliativa, ed evidenzia l'eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni “laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che – secondo i chiarimenti della giurisprudenza – sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore”. 

Valida pertanto la conciliazione sindacale, non inficiata da un vizio di natura procedimentale. 





Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).