Notizia

Se manca l'attestato di prestazione energetica, multa e non nullità del contratto

Pubblicato il 21 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E' prevista una multa per la mancanza dell'attestato di prestazione energetica (Ape) nei contratti di compravendita o di affitto e non la nullità (differita) del contratto. La precisazione arriva dal Ministro della giustizia Cancellieri in risposta ad un'interrogazione posta dopo l'approvazione della legge di Stabilità (n. 147/2013) che, al comma 139, ha previsto la nullità con decorrenza differita. 

Il Ministro evidenzia come l'intervento della legge di Stabilità sia avvenuto su una norma (articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs n. 192/2005) sostituita dal decreto legge n. 145/2013 “Destinazione Italia”, il quale ha depennato la nullità dei contratti prevedendo, in caso di infrazione, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Che, nei contratti di compravendita è pari ad una multa da euro 3mila a euro 18mila; nelle locazioni di singole unità immobiliari varia da euro 1.000 a euro 4.000; si dimezza se il contratto è di 3 anni. 
A tali conclusioni conviene anche il Ministero dello sviluppo economico, interpellato in quanto competente sulla materia, con il quale sarà valutato un intervento normativo che elimini l'erroneo richiamo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).