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Estese le regole delle compensazioni agli enti previdenziali professionali

Pubblicato il 22 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 16 del 21 gennaio 2014, del decreto del Mef 10 gennaio 2014, le norme in tema di versamenti unitari e compensazione, di cui al Dlgs n. 241/1997 e al Dlgs n. 509/1994, vengono estese anche agli enti di previdenza, se richiesto dagli stessi e dietro approvazione di delibera statutaria da parte dei ministeri vigilanti. 

Gli enti che possono avvalersi delle regole della compensazione tra debiti e crediti mediante il modello F 24 anche per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti agli enti di previdenza professionali, sono: la Cassa del notariato, la Cassa forense, la Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, l'Enasarco, l'Ente per i consulenti del lavoro, la Cassa geometri, la Cassa degli ingegneri e architetti liberi professionisti e altre esplicitamente riportate all’articolo 1 del decreto. 

Si attendono ora le necessarie convenzioni tra i suddetti enti di previdenza e l’Agenzia delle Entrate per la determinazione delle modalità di riversamento delle somme, per la trasmissione dei flussi informativi e per il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).