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Danno alla salute e danno alla professionalità, prove necessarie per entrambi

Pubblicato il 27 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 172 dell'8 gennaio 2014, stabilisce che danno alla salute e danno alla professionalità non sono conseguenti tra loro.

 Innanzitutto si evidenziano i loro diversi i presupposti, riguardando il primo il fisico del lavoratore, il secondo la sua capacità lavorativa. In secondo luogo si precisa che il danno alla professionalità deve essere dimostrato in maniera esplicita – come invece non avviene nel caso in esame – con la prova che il demansionamento subìto dal lavoratore sia stato ostacolo alle opportunità lavorative del dipendente. La lavoratrice mobbizzata non ha portato prove utili a mettere in luce il danno specifico. 

 I giudici della Corte respingono pertanto il ricorso presentato dipendente, non riconoscendo la validità delle motivazioni dalla stessa addotte, quali la consequenzialità tra danno alla salute (riconosciutole in appello) e danno alla professionalità.

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Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).