Nel discorso di apertura dei lavori di Telefisco 2014, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha colto l’occasione per commentare l’attuazione delle norme sulla "voluntary disclosure", che è partita proprio con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del Dl n. 4/2014 ed è ammessa fino al 30 settembre 2015.
Befera ha sottolineato l’impegno rilevante a cui l’Agenzia delle Entrate andrà incontro nei prossimi mesi per far fronte all’iniziativa, che – si ribadisce – non è un condono e, dunque, ha un onere per i contribuenti che decidono di sanare le proprie posizioni: i costi per il rientro dei capitali detenuti illecitamente all’estero sono quelli ordinari; sconti sono previsti sulle sanzioni.
Importante è stato, poi, anche il chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate in merito al visto di conformità da apporre sulle dichiarazioni per poter utilizzare in compensazioni crediti di importi superiori a 15 mila euro. Si è specificato che il limite di 15mila euro, oltre il quale è necessario il visto, riguarda ogni singola imposta e non è più limitato all’Iva. Riguardo alla decorrenza di questo onere per le imposte dirette, si precisa inoltre che il visto deve essere apposto in sede di dichiarazione fiscale; dunque, non può essere messo un blocco alle compensazioni dei saldi a credito ancora disponibili, se questi derivano da dichiarazioni già presentate per i periodi d’imposta precedenti. Pertanto, il contribuente, per esempio, potrà compensare nel 2014 la parte di credito non utilizzata nel corso del 2013, in attesa che venga presentata la dichiarazione dei redditi 2014 in cui il credito in eccedenza viene riportato e assoggettato alle nuove disposizioni di legge (L. 147/2013, art. 1, comma 574).
Tra altre le precisazioni, quella della non operatività della presunzione sui prelevamenti nei riguardi dei privati e dell’estensione dell’operatività ai contribuenti minimi, contribuenti, che svolgono un'attività economica in regime contabile agevolato pur non essendo soggetti alla tenuta di scritture contabili (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex articolo 27, comma 3 del decreto legge 98/2011).
Si apprende infine che la deducibilità dell'Imu dal reddito di impresa e di lavoro autonomo è applicabile dal 2013: l’Imposta relativa agli anni 2012 e precedenti non è deducibile dal reddito anche se pagata nel 2013.