La Cassazione, con sentenza n. 3038 dell'11 febbraio 2014, si esprime in merito alla natura delle somme percepite a titolo di alloggio, studio, trasporto e magazzinaggio da parte di un dipendente che lavora all'estero e conseguenti ripercussioni su pensione e tfr.
Dopo due giudizi, il ricorso presentato in data 25 febbraio 2000 giunge alla sua conclusione.
La Corte, infatti, stabilisce che: “Gli esborsi a titolo di alloggio, trasporto magazzinaggio erano stati erogati per periodi di tempo prolungati, per sovvenire a esigenze alle quali è destinato usualmente il reddito lavorativo perché connesse alla attività professionale espletata all'estero” e che pertanto non erano diretti a “esigenze specifiche ovvero di natura temporanea”.