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La nuova mediazione tributaria parte dal 2 marzo 2014

Pubblicato il 13 febbraio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Illustrate con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2014 le novità in materia di mediazione tributaria, dopo che la legge di stabilità 2014 ha modificato alcune disposizioni normative.

L'agenzia delle Entrate precisa che le modifiche avranno effetto dal 2 marzo 2014; più in particolare, alle istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente dal 2 marzo si applicheranno le nuove regole, mentre le precedenti disposizioni trovano spazio con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati prima del 2 marzo. 

Significativa è la modifica per la quale la presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, bensì di procedibilità dello stesso. Di conseguenza, spiega la circolare, solo dopo che sono trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali. Ne consegue che il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso dei 90 giorni è improcedibile e tale situazione è eccepibile dall’Ufficio entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Altra sostanziale novità è rappresentata dalla sospensione della riscossione durante il procedimento di mediazione. Pertanto per tutta la durata della fase di mediazione l'ufficio non può procedere all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli accertamenti esecutivi e né si può procedere ad iscrizione a ruolo nei casi previsti dalle norme. Però se il contribuente si costituisce prima dello scadere del termine di 90 giorni, la sospensione viene meno. 

Circa i contributi previdenziali ed assistenziali, la circolare in discorso ribadisce che il procedimento coinvolge anche detti contributi la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. 

Infine, si fa presente, diversamente dalla previgente disciplina, che al termine di 90 giorni, di durata della mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali e quindi, si deve tener conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. Trovano, inoltre, applicazione tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali. 




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