La Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 9635 del 2014, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica contro la decisione di non luogo a procedere emessa dai giudici di merito nei confronti di un professionista accusato di evasione fiscale per aver asseritamente percepito dei compensi, al fine di pagare meno imposte in Italia, utilizzando una società esterovestita come intermediario.
Nel corso dell'istruttoria, in particolare, era emerso che l'attività della società estera – nella specie lussemburghese – era riconducibile esclusivamente alle competenze del professionista.
E secondo la Suprema corte, la sentenza impugnata non era sufficientemente motivata ed idonea ad escludere in radice la configurabilità della fattispecie di interposizione fittizia, penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, del Dpr n. 600/73.