Non sono più soggetti a controlli i rapporti di collaborazione con le società sportive riconosciute dal Coni, mentre restano oggetto di vigilanza da parte del ministero del Lavoro e dell’Inps le imprese che svolgono sempre attività sportiva senza il riconoscimento del Coni e con fini di lucro.
A sostenerlo lo stesso ministero del Lavoro, con la nota n. 4036 del 21 febbraio 2014 della Direzione generale per l'attività ispettiva, dopo una serie di contenziosi dall’esito sfavorevole e dopo aver preso atto che le società e associazioni sportive dilettantistiche hanno una finalità prettamente sociale.
Per tale ragione, gli uffici sono ora invitati a non effettuare nuovi controlli sugli enti che rientrano nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 90 della legge n. 289/2002, relativamente ai rapporti che gli stessi hanno instaurato con soggetti che percepiscono compensi per prestazioni sportive dilettantistiche.
Si tratta, in tal caso, di compensi che rientrano nella fattispecie dei "redditi diversi" di cui all’articolo 67 del Tuir e, dunque, assoggettabili ad un regime fiscale e previdenziale di favore.
La disposizione è applicabile oltre che nei casi di prestazioni rese per la partecipazione a gare o manifestazioni sportive anche per tutte le ipotesi di didattica, di preparazione e assistenza che rientrano nell’ambito dell’attività sportiva, se svolti da istruttori e allenatori operanti all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche.