Con messaggio n. 2837 del 25.2.2014 (non reso pubblico), l’INPS ha preso atto che persistono criticità operative nel pagamento del TFR ai dipendenti licenziati da aziende sottoposte a procedure concorsuali a causa del rifiuto da parte dei curatori fallimentari di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza per la liquidazione diretta ai lavoratori del TFR del Fondo Tesoreria INPS.
L’Istituto ha, quindi, specificato che, se a seguito di procedura concorsuale l’attività aziendale sia cessata ed i lavoratori siano stati licenziati, qualora i curatori fallimentari si rifiutino di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, spetta alle sedi competenti attivarsi e chiedere al responsabile della procedura concorsuale:
- l’elenco dei lavoratori con diritto alla liquidazione del TFR dal Fondo di Tesoreria;
- eventuali pagamenti di TFR, maturati nel periodo di versamento al Fondo di Tesoreria, già erogati dall’azienda ai lavoratori, non risultanti dai flussi contributivi trasmessi all’INPS;
- notizie su eventuali vincoli giuridici gravanti sul TFR (contratti di cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento con garanzia accessoria sul TFR, pignoramenti, ecc.);
- dichiarazione in merito all’eventuale insinuazione al passivo fallimentare di quote di TFR imputabili al Fondo di Tesoreria.
Le sedi INPS, inoltre, controlleranno la regolare presenza dei flussi relativi al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria per tutti i lavoratori della matricola aziendale o delle matricole collegate al fallimento e, in caso di situazione contributiva corretta, procederanno comunque all’inserimento nella procedura di pagamento delle pratiche di TFR dei lavoratori licenziati anche in assenza di riscontro da parte del curatore fallimentare.