Notizia

Mediazione tributaria, al via le nuove regole della Stabilità 2014

Pubblicato il 05 marzo 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario, alla ricezione, segna la data di avvio delle nuove regole sul reclamo. 
Per gli atti ricevuti dal 3 marzo 2014 valgono le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014 (legge 147/2014) sulla mediazione tributaria, spiegate dall’agenzia delle Entrate con la circolare 1 del 2014 (consulta l'articolo "La nuova mediazione tributaria parte dal 2 marzo 2014"). 
Dunque, sono operative le norme che prevedono, tra l’altro, tre importanti cambiamenti: 
- è sospesa, salvo che nel caso di improcedibilità della domanda, la riscossione e il pagamento delle somme dovute per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione; 
- è improcedibile, e non più inammissibile, il ricorso (l’istanza di mediazione) presentato dal contribuente direttamente in Commissione Tributaria Provinciale prima dell'esito della mediazione (è, dunque, necessario attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima di potersi costituire in giudizio entro i successivi 30 giorni);

- l’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e sulle somme dovute a tale titolo non si applicano sanzioni e interessi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).